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La scelta dei padrini e delle madrine

La scelta della madrina e del padrino è delicata: ad essi è chiesto di accompagnare il bambino e il ragazzo nella via della fede con la loro testimonianza di vita cristiana, con la loro preghiera e con le parole. Il loro compito è ancor più delicato e prezioso quando i genitori, pur chiedendo il Battesimo dei loro figli, si trovano in grave disagio religioso.

È comprensibile che la Chiesa richieda che la madrina e il padrino conducano una vita conforme alla fede cristiana e all’incarico che assumono, e quindi non riconosca idonei a questo compito quei battezzati la cui vita personale, familiare e sociale viola pubblicamente la legge del Signore. La comunità ecclesiale, che esprime la tutela spirituale con la scelta dei padrini e delle madrine, si impegna ad assumere atteggiamenti e comportamenti concreti di testimonianza, per essere realmente “madre” ed educatrice, con la vita e l’impegno, dei piccoli e delle loro famiglie.

Di seguito sono riportati alcuni canoni estratti dal Codice di Diritto Canonico riguardanti la scelta della madrina e del padrino.

Can. 872
Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell’iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzando conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Can. 873
Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.

Can. 874
§1. Per essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:

  1. sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;
  2. abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione;
  3. sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento dell’Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;
  4. non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
  5. non sia il padre o la madre del battezzando.

§2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

[…]

Can. 892
Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.

Can. 893
§1. Affinché uno possa adempiere l’incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui nel can. 874.

§2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.