Finalità

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici (C.P.A.E.), è l’organismo che promuove ed esprime la collaborazione responsabile dei laici con il proprio parroco alla gestione amministrativa della Parrocchia, tenendo conto delle finalità proprie dei beni ecclesiastici quali:

  • l’esercizio del culto;
  • il decoroso e conveniente sostentamento del Clero e delle persone in servizio della parrocchia;
  • le attività pastorali e caritative.

 

In particolare i suoi scopi sono:

  1. coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia;
  2. approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
  3. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
  4. curare la stesura e l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cfr. can. 1284, § 2, n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
  5. ferme restando le norme ecclesiastiche in materia, studiare i modi e promuovere iniziative per sensibilizzare la comunità al dovere di contribuire alle necessità della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale e valutare l’opportunità di nuove collette a favore della parrocchia.

Composizione

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici è composto da:

  • parroco, che di diritto ne è il presidente;
  • vicari parrocchiali;
  • almeno tre fedeli per le parrocchie con meno di 2.000 abitanti e almeno cinque fedeli per le parrocchie con 2.000 abitanti e oltre, nominati dal parroco, sentite le indicazioni o comunque il parere del Consiglio pastorale parrocchiale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti.

 

I membri del C.P.A.E. durano in carica 3 anni e il loro incarico può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti dall’Ordinario diocesano.

Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa; in esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità al can. 212, § 3. Il parroco pertanto ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione della parrocchia.

La legale rappresentanza in tutti i casi spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del canone 532.

L’esercizio finanziario della parrocchia va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il mese di marzo successivo, il parroco presenterà al vescovo diocesano il resoconto consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio.